Disposizioni anticipate di trattamento - DAT
Le DAT, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", introdotte dalla Legge n. 219 del 2017, sono le indicazioni che una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (detta “disponente”), in previsione di una eventuale futura incapacità di scegliere in modo autonomo (autodeterminarsi), può esprimere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, in merito all’accettazione o rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Il disponente puo' indicare una persona di fiducia, cosiddetto fiduciario, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
La DAT si può esprimere in alternativa:
1. dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio) in entrambi i casi il notaio conserva l’originale;
2. presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata);
3. presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata);
4. presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).
La Banca dati nazionale delle Dat
La Legge di bilancio del 2018, al comma 418 dell’articolo 1, ha previsto e finanziato l’istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle Dat. Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019 disciplina le relative modalità di registrazione.
La banca dati Dat ha la funzione di:
• raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento,
• garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca,
• assicurare la piena accessibilità delle Dat da parte del medico che ha in cura il paziente, quando quest’ultimo versi in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, da parte del disponente e del fiduciario eventualmente nominato.
La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario, dell'accettazione e della eventuale successiva rinuncia di questi ovvero della revoca da parte del disponente.
Le DAT sono trasmesse alla banca dati nazionale dai soggetti che le hanno raccolte e precisamente da:
• gli Ufficiali di stato civile dei Comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati
• i notai e i capi degli Uffici consolari italiani all'estero nell'esercizio delle funzioni notarili
• i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.
Attenzione: la mancata accettazione da parte del fiduciario, comporta l'impossibilità di trasmettere il suo nominativo alla Banca dati nazionale.
Modalità di trasmissione delle Dat raccolte dai comuni e dagli uffici consolari italiani all’estero
Gli Uffici di stato civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero, per trasmettere le Dat alla Banca dati nazionale, devono compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della Dat, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.
Validità dei Testamenti Biologici depositati precedentemente all'entrata in vigore della legge 219/2017
Tenuto conto che l’art. 6 della legge 219/2017 prevede che “...ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il Comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge...”, i Testamenti Biologici depositati presso il Comune di Campiglia Marittima sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 198/2015, sono da ritenersi validi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima legge.
Revoca registrazione
L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal disponente in qualunque momento, ritirando la disposizione depositata in precedenza.
Modifica della Disposizione anticipata di trattamento
Il Disponente può modificare la propria Dat in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della Dat precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro nazionale seguendo la stessa procedura iniziale.
Trasferimento in altro Comune
Il disponente che trasferisca la residenza in un comune diverso da quello in cui ha depositato le DAT non deve depositare nuovamente la propria disposizione nel nuovo comune, a meno che non intenda modificarne il contenuto. Infatti la copia delle DAT trasmessa alla Banca dati nazionale rimane registrata e disponibile per essere consultata.
Destinatari
Le persone maggiori di età che intendono fornire indicazioni rispetto al trattamento del proprio corpo nell’eventualità che si trovino in condizioni nelle quali non siano in grado di esercitare con piena consapevolezza le proprie volontà.
Accedere al servizio
Il cittadino che voglia depositare la propria Dat deve:
1. redigere la Dat e sottoscriverla in doppia copia .Anche i fiduciari, se nominati, dovranno firmare per accettazione;
2. presentarsi all'ufficio di stato civile, previo appuntamento, munito di un valido documento di identità ;
3. consegnare all'ufficio di stato civile l'originale della Dat. Alla disposizione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del disponente e, se nominato anche quello del fiduciario. Non è possibile presentare la Disposizione in busta chiusa.
4. L’ufficiale dello stato civile ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta, a depositarla in un luogo sicuro e a trasmetterla alla Banca dati nazionale presso il Ministero della Salute. Al disponente e agli eventuali fiduciari vengono rilasciate ricevute (avvio di procedimento) dell’avvenuto deposito.
Si precisa che l'addetto ricevente:
• non è responsabile di quanto dichiarato nella Dat e dei documenti eventualmente ad essa allegati;
• non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle Dat stesse.
Il Comune non dispone di moduli per la dichiarazione ma fornisce esclusivamente quelli per la richiesta di deposito.
Cosa si ottiene
La registrazione della propria dichiarazione nell'apposito registro, il relativo deposito e la trasmissione della dichiarazione alla Banca Dati Nazionale DAT
Come fare
Nel Comune di Campiglia Marittima le Dat vanno consegnate personalmente, presso l’ufficio di stato civile in Largo della Fiera n.3 a Venturina Terme, previo appuntamento, unitamente al modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto e corredato da copia dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori. (disponente e fiduciario).
Dell’avvenuta consegna è rilasciata ricevuta (avvio di procedimento) con l'indicazione dell'ufficio dove la documentazione è depositata e conservata. L’avvio di procedimento viene trasmesso anche ai fiduciari indicati dal disponente.
Contatti:
Posta elettronica: servizidemografici@comune.campigliamarittima.li.it
Telefono:0565839311/306
Atti e documenti a corredo dell'istanza:
Alla domanda deve essere allegato un documento d'identità personale. La mancanza del documento non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
Riferimenti normativi
Legge n.219/2017
Circolare del Ministero dell'Interno n.1/2018