PROVENIENZA DALL’ESTERO O DA UN ALTRO COMUNE ITALIANO E VARIAZIONI ALL’INTERNO DEL COMUNE IN CUI SI E’ GIA’ RESIDENTI
La residenza va dichiarata al Comune in tutti i casi in cui si trasferisce la propria dimora abituale provenendo dall’estero o da un altro Comune italiano (iscrizione anagrafica) e ogni volta in cui vi siano variazioni all’interno del Comune (variazione anagrafica).
La legge prevede un termine di 20 giorni dall’inizio della nuova dimora abituale per compiere le prescritte dichiarazioni.
Il cittadino preveniente da altro comune italiano non dovrà compiere alcuna dichiarazione presso il Comune di provenienza: sarà l'Ufficio Anagrafe del Comune a provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede attraverso il Corpo di Polizia Locale all'accertamento del requisito dell'effettiva dimora abituale presso l’indirizzo dichiarato.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
COSA DEVE PRESENTARE IL CITTADINO
In tutti i casi occorre presentare:
• il modello di iscrizione/variazione anagrafica, compilato in ogni sua parte; Vai ai moduli
• documento d’identità di tutti i soggetti;
• firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza . Occorre allegare copia di un documento d’identità di tutti i soggetti maggiorenni interessati alla variazioni;
• regolare titolo di occupazione dell’alloggio (dati catastali; contratto di locazione/comodato e relativa registrazione all’Agenzia delle Entrate; verbale di assegnazione/consegna alloggio di edilizia popolare, titolo costitutivo usufrutto, altro. Non sono ritenuti validamente prodotti contratti di locazione o comodato privi della registrazione all'Agenzia delle Entrate ad eccezione dei casi per i quali la legge non la richiede obbligatoriamente) o dichiarazione sostitutiva a firma del soggetto dichiarante/proprietario dell’immobile sulla regolarità dell’alloggio;
• eventuale possesso di patenti di guida;
• eventuale possesso di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori;
• documentazione specifica per cittadini comunitari o extra-comunitari (vedi le sezioni specifiche).
ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALLA COMPILAZIONE DEI MODULI
I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del paese estero).
Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza.
Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:
È necessaria l’esibizione dei seguenti documenti:
a) lavoro subordinato
b) motivi familiari
Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.
- ONLINE compilare la dichiarazione anagrafica online con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica o CNS) seguendo le indicazioni presenti nell’area riservata dei servizi al cittadino della piattaforma dell’Anagrafe nazionale accessibile dal sito www.anagrafenazionale.gov.it .
- CARTACEA compilare la modulistica ministeriale cartacea “DICHIARAZIONE DI RESIDENZA” e restituirla debitamente firmata e corredata sia dal documento di riconoscimento fronte retro del richiedente e dei membri della famiglia interessati dallo spostamento (per gli stranieri passaporto o documento equipollente e se del caso permesso di soggiorno) che da tutta la documentazione necessaria secondo il caso specifico. Il modulo con firma autografa e gli allegati devono essere restituiti secondo una delle modalità sotto riportate:
comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
demografici@comune.campigliamarittima.li.it
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indirizzata a Comune di Campiglia Marittima Via Roma 5, 57021 Campiglia Marittima (LI)
CONSEGNA A MANO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO
ubicato presso la sede comunale di Via Roma 5, 57021 Campiglia Marittima (LI)
ORAIO DI APERTURA: martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00
AVVISO IMPORTANTE: le pratiche non firmate digitalmente o con firme autografe ma prive di documenti d’identità dei dichiaranti sono IRRICEVIBILI.
La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione “residenza in tempo reale”.
Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni "documentate/dichiarate" e la carta d’identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro ulteriori 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni ed anche, se il soggetto ne è privo o necessita di rinnovarla, la carta di identità.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.
Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni. In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.
A seguito della modifica all’art. 94 del Codice della Strada da parte del D.L. 76/2020, la variazione di residenza verrà ora registrata esclusivamente nell’ANV - Archivio Nazionale Veicoli.
Non sarà pertanto più inviato al cittadino il tagliando adesivo di aggiornamento da applicare sul documento di circolazione (Documento Unico), mentre il cittadino stesso, tramite il sito web del Portale dell’Automobilista, potrà successivamente scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza da esibire in caso di necessità.
RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI
• Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
• Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
• Legge 7 agosto 1990, n. 241
• Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 “residenza in tempo reale”
• Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 “antiabusivismo”