Normativa statale
La fusione, nell’ordinamento statuale e nel diritto amministrativo italiano è l’unione fra due o più comuni contigui.
La fusione tra questi enti locali è disciplinata dal Testo unico degli enti locali approvato con D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare la materia è trattata nell’art.15 c.1 del predetto decreto legislativo:
“A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione Italiana le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali , sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalle leggi regionali”.
Incentivi Statali
Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi regionali, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
Normativa della Regione Toscana in materia
L.R.T. n.68/2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali”
Al Titolo IV–Riordino di Enti
Capo I Norme sulla fusione, all’art.62 commi 1 e 2 , si stabilisce quanto segue:
1.“ Al fine di consolidare e sviluppare i processi aggregativi dei comuni in funzione del riordino e della semplificazione istituzionale la regione promuove la fusione di comuni, in particolare dei comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali.
2. Due o più comuni contermini, facenti parte della medesima provincia, che, d’intesa tra di loro, esprimono la volontà di procedere alla loro fusione , possono richiedere alla giunta regionale di presentare la proposta di legge di fusione:Nella richiesta i comuni evidenziano le consultazioni e i processi partecipativi svolti sulla proposta di fusione e i loro esiti.
Contributi regionali
Art.64
1.In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni è concesso un contributo pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per il nuovo comune a decorrere dall’anno successivo all’elezione del novo consiglio comunale:La legge regionale che provvede alla fusione o all’incorporazione può stabilire un contributo maggiore in presenza di almeno due parametri tra quelli di seguito indicati:
-a) popolazione del comune risultante dalla fusione superiore a 10.000 abitanti, a condizione che almeno uno dei comuni interessati alla fusione o incorporazione risulti già obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali;
b) classe di virtuosità riconosciuta ad almeno un comune interessato alla fusione o incorporazione ai sensi dell’art.20 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n.148;
c) almeno due comuni in situazione di disagio beneficiari del contributo di cui all’articolo 82
2. Alla copertura finanziaria del presente articolo si provvede mediante le risorse stanziate nel bilancio regionale ai sensi dell’articolo 90:Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo di cui al comma 1, questo è ridotto proporzionalmente.