Vidimazione registro volontari

Vidimazione registro volontari

Gli Enti del terzo settore (Ets) devono tenere il registro dei volontari che prestano attività di volontariato e sottoporlo a vidimazione.

Come funziona

Il registro dei volontari che prestano la loro attività presso gli enti del terzo settore, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

In alternativa gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.

Gli Enti del terzo settore che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima  (in base al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Modalità richiesta vidimazione

Per richiedere la vidimazione del registro volontari delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con sede a Campiglia M.ma iscritte negli appositi registri regionali (fino alla scadenza dei termini previsti delle fasi di trasferimento dei dati al Runts e della seguente verifica degli stessi) e degli enti del terzo settore con sede a Campiglia M.ma iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, devi consegnare il registro e la documentazione presso:

  • Ufficio Servizi socio  - assistenziali – Via Roma 3, Campiglia M.ma, su appuntamento al 0565/839206.

Documentazione necessaria

Il legale rappresentante dell’associazione richiedente o suo delegato deve presentare all’ufficio:

  • richiesta scritta di vidimazione del registro volontari sottoscritta dal legale rappresentante ed eventuale delega ad altra persona per la consegna e il ritiro del registro (Scarica il modulo di richiesta);
  • copia di un documento di identità valido del richiedente e della persona eventualmente delegata;
  • il registro da vidimare, con le pagine numerate e non compilate.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 117/2017, art. 18, comma 2;
Decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore (art. 18 c. 2);
Codice civile art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4.