Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, per effetto dell’articolo 1, comma 2), della legge 5 febbraio 2003, n. 17 recante “Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità”, possono ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito, da parte dello stesso Comune. Tale annotazione, è apposta sulla tessera elettorale dell’elettore dall’Ufficio comunale, previa richiesta corredata da apposita documentazione sanitaria attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Quanto sopra, al fine di evitare all’elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico.
Inoltre, per effetto della medesima Legge n. 17/2003, gli elettori fisicamente impediti esercitano il diritto di voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l’uno o l’altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.
In allegato il manifesto in vnerione integrale
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