L'ufficio sociale ha già proveduto a validare le domande per il contributo per figlio minore disabile pervenute correttamente entro il 06 marzo.
Si ricorda che la Regione Toscana, Ufficio SAF, procede alla liquidazione delle domande pervenute e validate dai comuni con periodicità fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande al fine di permettere di soddisfare quanto prima le esigenze delle famiglie con figli minori disabili che hanno già presentato domanda.
Le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2023 ed i modelli e le modalità di trasmissione della domanda sono presenti sul questo sito nella pagina dei Servizi Sociali.
Si ricorda che:
In data 29 dicembre 2022 è stata approvata la legge regionale 44 che, all'articolo n. 23, istituisce per l'anno 2023 un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi.
Le modalità di presentazione della domanda e i requisiti sono i seguenti:
    il contributo è annuale per il 2023 ed è pari ad euro 700,00 per ogni minore disabile in presenza di un'accertata condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
    ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo (2023);
    le istanze devono essere presentate, al proprio Comune di residenza, entro il 30 giugno 2023;
    l'istanza può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi è titolare della responsabilità genitoriale, purché il genitore faccia parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
    sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana alla data di presentazione della richiesta presso il Comune;
    il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00.
| Autore | Ufficio stampa | 
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