Le nuove norme sul Green pass stabilite dal dpcm 21 gennaio 2022 e DL 7 gennaio 2022 n.1 prevedono che dal 1 febbraio 2022 per l'accesso agli uffici pubblici e agli uffici postali i cittadini siano in possesso del green pass e lo esibiscano al personale addetto al controllo.
Quindi anche l'accesso agli uffici comunali sarà subordinato alla certificazione verde. Pwer questo tipo di servizi è richiesto il Green Pass Base, coiè quello che si ottiene con tampone negativo, antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore.
Dove si può accedere
SENZA GREEN PASS
> Dal 1° febbraio
> Negozi di alimentari, bevande, surgelati;
> ipermercati, supermercati, discount, minimarket;
> negozi di animali domestici e di alimenti per animali
domestici;
> benzinai ed esercizi per la vendita di combustibile per
riscaldamento;
> negozi di articoli igienico-sanitari;
> farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di
medicinali non soggetti a prescrizione medica;
> negozi di articoli medicali e ortopedici;
> negozi di materiale per ottica;
> uffici al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie
locali per lo svolgimento di attività indifferibili e urgenti;
> uffici giudiziarie uffici dei servizi sociosanitari solo per
la presentazione indifferibile e urgente di denunce
o richieste di interventi a tutela di persone minori o
incapaci;
> strutture sanitarie, sociosanitarie e veterinarie per
esigenze di prevenzione, diagnosi e cura.
Dove serve almeno
GREEN PASS BASE
(con tampone antigenico valido 48 ore oppure
molecolare valido 72 ore)
Già in vigore:
> parrucchieri e barbieri;
> centri estetici e tatuatori;
> sartorie, lavanderie e tintorie;
> pompe funebri.
Dal 1° febbraio:
> Uffici pubblici e uffici postali;
> banche e uffici finanziari;
> tutti gli esercizi commerciali non richiamati sopra.
Dove è obbligatorio
GREEN PASS RAFFORZATO
> Già in vigore
(con vaccino o guarigione da Covid19)
> tutti i mezzi di trasporto pubblico (bus, metro,
tramvia, treni, navi, esclusi taxi);
> bar, ristoranti e altri servizi di ristorazione al chiuso
e all’aperto, anche per il consumo al banco;
> alberghi e strutture ricettive;
> feste per cerimonie civili o religiose;
> cerimonie pubbliche;
> sagre, fiere, convegni e centri congressi;
> impianti di di risalita sciistici;
> piscine, palestre e centri benessere (anche
all’aperto);
> sport di squadra, al chiuso e all’aperto;
> centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso e
all’aperto;
> cinema, teatri, musei e mostre;
> eventi e competizioni sportive;
> centri termali (eccetto attività riabilitative o
terapeutiche);
> parchi tematici e di divertimento;
> sale gioco, scommesse, bingo e casinò;
> corsi di formazione privati svolti in presenza;
> ingresso visitatori in strutture socio-sanitarie e
Rsa, con obbligo di tampone negativo o terza
dose. In Toscana questa norma è estesa anche a
ospedali e strutture sanitarie in genere.
Sanzioni per i trasgressori: da 400 a mille euro
| Maggiori informazioni | https://www.dgc.gov.it/web/ |
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| Autore | Ufficio stampa |