Ecco come possono votare gli elettori temporanemaente all'estero. C'è tempo per le domande fino al 26 febbraio.
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 26 febbraio p. v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata all’indirizzo: demografici@comune.campigliamarittima.li.it , oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato all’ufficio elettorale Largo della Fiera n.3 tel.0565839305-8390307.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di undocumento d’identità valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al
comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Unitamente al presente avviso viene pubblicato l’apposito modello di opzione, che possono utilizzare gli elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello - come di consueto in formato PDF editabile con alcuni campi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4- bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis. Il comune, appena ricevuta l’opzione, trasmetterà immediatamente alla Direzione
centrale, mediante l’apposita procedura informatica - entro e non oltre il medesimo giorno entro cui devono arrivare le opzioni stesse e cioè entro il 26 febbraio p. v.- le generalità e l’indirizzo all’estero dell’elettore. Gli elettori che possono presentare domanda
sono:
Può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all’estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche anche chi risulta residente all’estero nel territorio di altra sede consolare, ovvero chi svolge il Servizio civile all’estero.
Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero.
Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettoritemporaneamente all’estero (commi 5 e 6 dell’art. 4-bis)
Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, in attuazione della prescrizione di cui all’art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) della
legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).
Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell’art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti. Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli uffici consolari; su direttive del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.