Il sindaco, Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e ulteriormente modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, informa gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio del servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste l’elettore risulta iscritto, nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, la documentazione descritta nel bando allegato.