Novità del Regolamento Forestale della Toscana che lo adeguano alla norma nazionale.
1- La novità più importante è che mentre fino al 2014 era possibile procedere agli abbruciamenti anche nel periodo estivo, rispettando determinati orari e distanze dal bosco, ora durante il periodo a rischio, che in Toscana va dal 1 luglio al 31 agosto salvo estensioni decretate dalla Regione è vietato qualunque abbruciamento di materiale vegetale di origine agricola.
2- L'abbruciamento, quando consentito, deve avvenire nel raggio di 250 metri dal luogo in cui è prodotto il materiale, non essendo quindi possibile trasportarlo altrove per bruciarlo (eccetto il caso che venga conferito a un impianto autorizzato per la produzione di energia da biomasse).
3- L'abbruciamento deve essere fatto in piccoli cumuli per una quantità complessiva non superiore a 3 metri steri per ettaro di terreno al giorno.
4- Le ceneri risultanti devono essere reimpiegate nel ciclo colturale tramite diretta distribuzione sul terreno (è prevista solo la possibilità di cumuli temporanei in vista della distribuzione in loco).
5- L'abbruciamento deve sempre essere effettuato in assenza di vento. Per dare una indicazione di facile comprensione ed attuazione, il Regolamento indica quale elemento distintivo la presenza di una colonna di fumo che sale in verticale.
Continuano poi a valere le altre norme precauzionali già vigenti, ossia:
gli abbruciamenti devono essere fatti in spazi vuoti ripuliti e isolati dalla vegetazione e altro materiale facilmente infiammabile;
è necessaria la sorveglianza di un adeguato numero di persone che si devono trattenere sul posto fino al completo spegnimento;
l'abbruciamento diffuso sul terreno (stoppie o frasca sparsa, non concentrata) è consentito solo a distanza di almeno 50 metri dal bosco, isolando la zona con una fascia di terreno lavorato larga almeno 5 metri;
nella fascia dei 50 metri dal bosco le fiamme devono essere mantenute sufficientemente basse da poter essere immediatamente estinte in caso di necessità.
In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni si applicano vari tipi di sanzioni: quelle amministrative previste dalla legge forestale (pagamento in misura di 120 o 240 euro nelle casistiche più comuni ma che può arrivare ad un massimo di oltre 10.000 euro nei casi più gravi) o addirittura quelle penali previste dal TUA quando l'abbruciamento, condotto al di fuori delle regole sopra richiamate, assume la connotazione di smaltimento illecito di rifiuti.