Con il D.L.132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 ha previsto nuove e ulteriori possibilità per i cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio in maniera consensuale.
La legge ha previsto 2 possibilità alternative al procedimento in tribunale.
Si tratta:
A) della convenzione di negoziazione assistita che viene conclusa davanti agli avvocati
B) dell'accordo di separazione personale o di divorzio davanti al Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato civile.
E' necessario e importante precisare che si tratta sempre di separazione e/o divorzio consensuali (ovvero solo se le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni con cui regolare i loro rapporti) e che la norma non ha modificato i tempi che i coniugi devono attendere per il divorzio ovvero 3 anni dalla separazione.
La legge ha previsto due procedure distinte che si applicano con presupposti diversi, ma sia l'atto redatto in presenza degli avvocati che quello predisposto davanti all'Ufficiale dello Stato civile hanno lo stesso valore del provvedimento giudiziale.
La convenzione di negoziazione assistita viene effettuata con l'assistenza di un legale per parte e si può applicare in tutti i casi di separazione, divorzio o modifiche consensuali.
A partire dall'11 dicembre 2014, inoltre, la separazione personale, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio possono concludersi anche davanti all'Ufficiale di Stato civile. Il procedimento si svolge in Comun e solo in presenza delle condizioni previste dalla legge e con il procedimento sotto descritto.
Accordo di separazione o divorzio
Condizioni
La separazione, il divorzio e/o le modifiche degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio si possono svolgere davanti all'Ufficiale dello Stato civile SOLO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi non devono avere figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e anche di uno solo di essi);
inoltre:
2) L'accordo fra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (non è possibile effettuare nessun tipo di valutazione economica o finanziaria e, quindi, va esclusa qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come, ad esempio, l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti). Nell'accordo si indica solo che si perviene alla separazione o al divorzio.
Attenzione: per presentare la domanda di divorzio devono sempre essere trascrosi 3 anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.
Procedimento di separazione o divorzio
I coniugi che intendono separarsi o divorziare* devono:
- compilare il modello con le dichiarazioni sostitutive di certificazione ed inviarlo all'ufficio di stato civile del Comune di residenza di uno di loro, oppure del Comune di celebrazione del matrimonio (civile o religioso con effetti civili);
- presentarsi personalmente e congiuntamente - con l'assistenza facoltativa di un avvocato - all'appuntamento che sarà comunicato dall'ufficio di Stato civile per sottoscrivere l'accordo di separazione o divorzio alle condizioni fra loro concordate. In tale occasione è previsto il pagamento del diritto fisso di € 16,00 direttamente all'Ufficio;
- confermare l'accordo di separazione o di divorzio ripresentandosi in Comune nella data concordata con dell'Ufficiale dello Stato civile e non inferiore a 30 giorni dalla data dell'accordo.La mancata comparizione di uno o di entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell'accordo. La conferma rende efficaci gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della prima sottoscrizione.
*Il termine DIVORZIO è comunemente usato nella pratica, ma non è giuridicamente corretto: nel nostro ordinamento si deve piuttosto parlare di cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso) o di scioglimento del matrimonio civile. Si è scelto di utilizzare questo termine per maggiore chiarezza e migliore comprensione.
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Le parti possono procedere davanti all'ufficiale dello Stato civile anche a modificare le condizioni di separazione o divorzio già raggiunte in precedenza.
Anche in questo caso le parti dovranno rendere la dichiarazione personalmente, con l'assistenza facoltativa di un legale e sottoscrivere l'accordo modificativo. Il procedimento è analogo a quello previsto per la separazione e il divorzio e valgono gli stessi limiti e condizioni, ma non è prevista la seconda comparizione per la conferma dell'accordo, il quale è dunque immediatamente efficace.
L'ufficio competente a gestire il procedimento di separazione, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio è l'Ufficio di Stato civile.
Considerata la rilevanza e la complessità degli adempimenti da svolgere, il servizio è effettuato su appuntamento.
Per informazioni in merito contattare l'Ufficiale dello Stato civile.
Recapiti dell'Ufficio dello Stato civile
Ufficio di Stato civile
telefono: 0565 839305.
L'ufficio di Stato civile si trova presso la Delegazione Comunale di Venturina Terme, largo della Fiera 3, Piano Terra.
La giunta comunale di Campiglia Marittima ha approvato con la propria delibera n.16/2015 la determinazione dell'importo del diritto fisso da esigere da parte del comune all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, nonché delle condizioni