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 14-Febbraio-15

Separarsi davanti al sindaco: ora si può

Separarsi davanti al sindaco: ora si può

AVVISO PUBBLICO

NUOVE NORME IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Si informa che con il D.L. n.132/2014 recante :”Misure urgenti  di degiurisdizionalizzazione e altri interventi  per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” , convertito con  modificazioni in Legge n.162/2014 sono stati introdotti nuovi strumenti nell’ambito del diritto di famiglia finalizzati ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali, evitando l’instaurazione di un elevato numero di controversie e a rendere più rapido lo scioglimento del matrimonio. Elemento centrale di detta riforma è la procedura di negoziazione assistita da un avvocato, consistente essenzialmente nella sottoscrizione delle parti di un accordo (c.d. convenzione di negoziazione) mediante  il quale esse risolvono in via amichevole e condivisa una controversia vertente su diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati. E’ un modello di condecisione che non accorcia l’attuale tempo necessario per ottenere il divorzio, che resta fissato in tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o dalla pronuncia del decreto di omologazione della separazione consensuale, stabilendo che, decorso il periodo di cui sopra, i coniugi possono, assistiti da almeno un avvocato per parte, raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio (se era stato celebrato in chiesa) o di scioglimento del matrimonio civile (se era stato celebrato in comune).

La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una  soluzione  consensuale di separazione personale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio nei casi in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale.

Questa possibilità è consentita solo nel caso in cui i coniugi non abbiano figli minori, maggiorenni incapaci, disabili con handicap grave e/o non economicamente autosufficienti.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti.

L’avvocato è tenuto a trasmettere entro il termine di dieci giorni (a pena di sanzione amministrativa pecuniaria) all’ufficiale  dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto  (caso di matrimonio celebrato all’estero) copia autentica dell’accordo. Effettuata la trasmissione all’ufficio dello stato civile, senza bisogno di apposita istanza, l’Ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto procederà alla trascrizione negli archivi dello stato civile e alla annotazione negli atti di nascita e di matrimonio degli accordi raggiunti.
L’accordo raggiunto con l’aiuto degli avvocati produce gli effetti e tiene luogo del provvedimento giudiziale di separazione personale, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione.

La normativa richiamata prevede una seconda modalità di separazione consensuale, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, operata direttamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile.

Sarà possibile usufruire di questa seconda modalità solo dopo 30 giorni dall’entrata in vigore  della legge di conversione del suddetto decreto  cioè dall’11 dicembre 2014.

La nuova legge consente ai coniugi che hanno già trovato un accordo, senza che sia stato necessario l’aiuto dei rispettivi avvocati, di concludere una convenzione davanti al Sindaco in veste di Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato a patto che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Tale procedura è prevista SOLO per i casi in cui non vi siano  figli minori, o maggiorenni non autosufficienti anche economicamente, o incapaci o portatori di handicap grave.

L’Ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi, ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate e detto accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale,  di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.

L’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire a fronte a sé non prima di trenta (30) giorni dalla ricezione della dichiarazione per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

Questa procedura davanti all’ufficiale dello stato civile è soggetta al pagamento di un tributo pari al valore dell’imposta di bollo vigente.

 

 
 
 

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