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 27-Giugno-12

Occhio agli incendi: in vigore l'ordinanza

Occhio agli incendi: in vigore l\'ordinanza

Ordinanza n. 64 del 19.06.2012
Oggetto: Antincendi Boschivi – Modalità accensione fuochi nei boschi
IL SINDACO
RILEVATO come specialmente nella stagione estiva siano frequenti gli incendi
boschivi con gravi danni al patrimonio agricolo-forestale ed al paesaggio.
APPURATO come, in Italia, ogni anno decine di migliaia di ettari di boschi o di
cespugliati comunque importanti per la stabilità dei versanti, sono percorsi dal fuoco.
VALUTATO che gli incendi, oltre che rappresentare un grave problema per la pubblica
incolumità, causano danni spesso di rilevante entità sotto il profilo economico, come
pure nei riguardi dell'ecosistema "Foresta" e quindi delle persone e degli animali e
vegetali.
RITENUTO pertanto necessario, per la tutela del patrimonio boschivo, ricordare i
principali divieti e modalità disposti da normative legislative vigenti, sia a livello
nazionale con la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 2000 che a
livello regionale della Toscana con la LR 39/2000 e successive integrazioni
a) divieto di accensione di fuochi nei boschi, nelle strade e nei sentieri che lo
attraversano e nelle fasce contigue fino a 200 metri nei periodi a rischio elevato
d’incendi;
b) divieto di gettare in detti luoghi mozziconi accesi o adoperare altro materiale o
sostanze infiammabili che possano essere causa di innesco d’incendio;
c) regolamentazione dell’accensione dei fuochi al di fuori dei boschi e della fascia
contigua,
VISTI gli artt. 423, 424, 449 e 652 del Codice Penale.
VISTO l'art. 59 del T.U.L.P.S.
VISTA la nota n. 451/5.16 in data 04.07.1980 della Regione Toscana Dipartimento
Agricoltura e Foreste.
VISTO il Programma Forestale Regionale 2007-2011 in attuazione dell’art. 4 LR
39/2000.
VISTE le disposizioni di legge in materia di foreste ed incendi boschivi:
1 - R.D.L. 30.12.1923, n. 3267,
2 - Legge 09.10.1967, n. 950 e Legge 01.03.1975 n. 47, Prescrizioni di Massima e di
Polizia Forestale della Provincia di Livorno;
3 – LN 353/2000 – Legge quadro AIB – Antincendi boschivi.
4 - LRT 39/2000 e LRT 1/2003 “Legge Forestale della Toscana” tra i quali:
Art. 3 (commi1,2,3,4 Definizioni di bosco) – Artt. dal 58 al 69 del Capo IV e
successive modifiche e/o integrazioni.
.
5 - DPGR 48/R dell’8.8.2003 “ Regolamento Forestale della Toscana” in seguito RF.
6 - Del GRT n. 256 del 7.7.2008 Allegato A “Atto di indirizzo per fronteggiare gli
incendi boschivi in attuazione del DPCM estate 2008”.
7 – Deliberazione GRT 2 febbraio 2009, n. 55 “Approvazione Piano Operativo
Antincendi Boschivi 2009 – 2011”
8 - Il vigente piano operativo antincendi boschivi della provincia di Livorno;
9- Il Decreto Dirigenziale n. 247 del 14-6-2010 della Provincia di Livorno ”Periodo a
rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi” tuttora in vigore fino all’emanazione del
nuovo Piano AIB Provinciale 2012 in corso di redazione.
VISTA la legge n. 142/1990, art. 38, comma 2;
ORDINA
Periodo di grave pericolosità – alto rischio
20 giugno - 15 settembre 2012
la larghezza della fascia contigua di cui sopra è fissata in 200 metri entro i quali
è vietato l’accensione di fuochi e l’abbruciamento di stoppie e residui vegetali.
Nelle aree non boscate al di fuori dei suddetti 200 metri tale abbruciamento di
stoppie e residui vegetali è consentito come dettato dall’art 66 comma 5 del RF e deve
essere effettuato immediatamente dopo l’alba e terminato entro le ore 10 del mattino;
intorno ai materiali concentrati in cumuli di modesta dimensione, deve essere creata una
fascia d’isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o
comunque privo di vegetazione suscettibile di innescare incendio.
Per ogni approfondimento delle suddette disposizioni si fa riferimento al Capo IV
“ Prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi” del DPGR
48/R dell’8.8.2003 – Regolamento Forestale della Toscana.
Nei boschi percorsi da incendi è vietata ogni destinazione d’uso diversa da quella in atto
prima dell’incendio per un periodo di almeno 10 anni, è inoltre vietato il pascolo di
qualsiasi specie per almeno 10 anni. (Art 76 commi 4 e 5/b Regolamento Forestale)
Periodo di normalità – basso rischio
16 settembre 2012 – 19 Giugno 2013
E’ sempre vietato, accendere fuochi nei boschi all'aperto, nei terreni in una
fascia contigua di larghezza pari a 50 metri, e negli impianti di arboricoltura da legno di
cui all’art. 3 della LR 39/2000, indipendentemente dalla destinazione dei terreni coperti
da vegetazione facilmente infiammabile, qualunque sia la destinazione dei terreni; è
inoltre vietato far brillare mine, usare, in luogo aperto, apparecchi a fiamma o elettrici,
motori, fornelli, inceneritori o altre attrezzature che producano faville o brace e
compiere ogni altra operazione che può creare comunque pericolo d’incendio.
Nelle aree boscate, nei periodi non definiti a rischio, ai divieti di cui sopra possono
essere previste deroghe con le modalità di cui al Capo IV, art. 66 del Regolamento
Forestale della Toscana ed a condizione che:
- l’interessato, commi 1-2-3, riempia l'apposito modulo da consegnare almeno 7
giorni prima al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Venturina, anche
tramite l’Amministrazione Comunale, attendendone relativo eventuale nulla osta e
che il focolaio venga sorvegliato in maniera continuativa da personale idoneo.
Al di fuori della suddetta fascia di 50 metri l’abbruciamento delle stoppie e dei
residui vegetali è consentito, salvo periodi di vento intenso, rispettando le idonee
disposizioni precauzionali dell’art. 66 comma 4 lettere a-b-c del Regolamento Forestale.
Chiunque avvisti un incendio in prossimità di boschi è tenuto a darne comunicazione
immediata ad una delle seguenti autorità locali.
- Centro Operativo Provinciale AIB Livorno – Tel. 0586-812290
- Comune di Campiglia M.ma – Centralino Tel. 0565-839.111
- Comune di Campiglia M.ma - Ufficio Tecnico - Tel. 0565-839.241
- Comune di Campiglia M.ma – Reperibilità Urgenza Cell. 335.217683
- Comando di Polizia Municipale Tel. 0565-839.333
- Comando Stazione Venturina CFS Tel. 0565- 851.356
- Stazione Carabinieri di Campiglia M.ma - Tel. 0565- 838.722
- Stazione Carabinieri di Venturina - Tel. 0565-851.203
- Vigili del Fuoco Piombino – Pronto intervento – Tel 115
- Fraternita di Misericordia Campiglia Marittima – Cell. 329.1889647
La trasgressione dei divieti di cui all’art. 76 (commi 1,2) della LR 39/2000, e successive
modifiche e/o integrazioni, azioni a rischio d’incendio come definite nel RF art. 58
commi 1,2, quando non configuri violazioni ad altre norme in materia di foreste ed
incendi boschivi con relative sanzioni penali, sarà punita ai sensi della LRT 39/2000 art.
82 comma 3 con la sanzione amministrativa da € 1033,00 a € 10.330,00 alla cui
applicazione e riscossione provvederà l’Amministrazione Provinciale secondo le
modalità previste dalla LR 39/2000 art 81 comma 3.
La vigilanza sull`applicazione della presente legge, l`accertamento e la contestazione
delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di
accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente
come previsti dalla LRT 39/2000 all’art. 81 comma 1.
DISPONE
La pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per giorni 15.
La revoca dell’ordinanza sindacale n. 72/2011.
L’invio della presente a: Segretario comunale, VV.FF. Piombino, Comando stazione
CFS di Venturina, Comando Polizia Municipale, Comando stazione CC di Campiglia
M. e Venturina, Prefettura di Livorno, Pretore di Piombino, Provincia di Livorno, Enti
locali del circondario Val di Cornia, Polizia di Stato di Piombino, Regione Toscana dip.
Ambiente servizio AIB, stampa locale.
IL SINDACO
Rossana Soffritti