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 05-Marzo-12

Cessione fabbricati: si comunica solo il comodato gratuito

Cessione fabbricati: si comunica solo il comodato gratuito

Novità per le comunicazioni di cessione del fabbricato. Abolite quelle per la vendita e per l'affitto.

E' stato abolito l'obbligo di comunicare alla Questura le cessioni di fabbricato in caso di vendita o di affitto. Resta invece l'obbligo della comunicazione nel caso in cui l'immobile sia ceduto in comodato d'uso gratuito.Quindi con le novità legislative introdotte in materia, la comunicazione deve essere fatta dal prorpietario alla Questura solo nel caso di comodato gratuito.
Il modulo da compilare resta lo stesso, così come la procedura da seguire. La comunicazione deve essere presentata entro 48 ore dalla cessione. Scarica il modulo.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D. Lgs. n. 23/2011, che ha introdotto la “cedolare secca sugli affitti”, è stato previsto che la registrazione del contratto di locazione assorba tra l'altro l'obbligo della comunicazione della cessione del fabbricato. L’obbligo invece permane nei casi riguardanti le locazioni effettuate nella esecuzione dell’ 'attività di impresa o di arti o professioni ( art.3, comma 6, D.Lgs. n. 23/11).
Vi è da aggiungere quanto disposto dall’art. 5, comma 4, del D.L. 13-05-2011 che ha previsto un analogo assorbimento dell’ 'obbligo della comunicazione anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.
In sostanza per i beni immobili non è più previsto l’'obbligo di comunicazione a carico del soggetto che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita dell’immobile, con l’unica eccezione prevista dal summenzionato comma 6 dell'art.3 D.lgs 23/11.