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 08-Aprile-11

Prorogata l'ordinanza in vigore sull'orario degli esercizi commerciali

Prorogata l\'ordinanza in vigore sull\'orario degli esercizi commerciali

E' stata prorogata l'ordinanza sugli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ccco un estratto dai contenuti della stessa:

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono determinati liberamente dagli esercenti nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

1) - ORARIO GIORNALIERO DI APERTURA
a) - Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino ad un massimo di tredici ore giornaliere, e possono svolgere l’attività anche in maniera continuativa.
b) - Agli stessi esercizi è consentito, nel periodo di vigenza dell’ora legale, di anticipare l’apertura fino ad un massimo di due ore e di posticipare la chiusura dell’esercizio fino alle ore ventiquattro derogando al limite delle tredici ore giornaliere.

2) - CHIUSURA INFRASETTIMANALE
Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, hanno facoltà di osservare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale, determinata liberamente dai singoli esercenti.

3) – CHIUSURE FESTIVE
a) -Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano l’obbligo di chiusura, nelle festività del 1° Gennaio, Pasqua, Lunedì dell’Angelo (Pasquetta), 25 Aprile, 1° Maggio, 25 Dicembre e 26 Dicembre.
b) – Nei giorni di Pasqua, Lunedì dell’Angelo (Pasquetta), 25 Aprile, 1° Maggio e 26 Dicembre gli esercizi di vicinato potranno avvalersi della facoltà di rimanere aperti.
c) – Nei giorni 25 Aprile, 1° Maggio e Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) nel caso in cui si svolgano manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza, considerati tali dalle rispettive Amministrazioni Comunali ed in cui sia previsto un notevole afflusso di persone, le Amministrazioni Comunali stesse possono concedere, previa concertazione con le parti sociali interessate come indicato dal Protocollo d’Intesa, deroga alla chiusura festiva delle medie e grandi strutture di vendita.


4) – CHIUSURE DOMENICALI
Dal 15 Gennaio al 31 Marzo e dal 1° Ottobre al 14 Novembre
a) - Agli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato è concessa la facoltà di stare aperti.
b) –La media e la grande distribuzione ha l’obbligo della chiusura di mezza giornata, (con l’onere di comunicare al Comune l’orario di apertura: o mattina o pomeriggio con il seguente orario massimo: mattina 08,00/14,00 - pomeriggio: 15,00/20,00).

5) – DEROGHE ALLE CHIUSURE DOMENICALI
a) – Le prime due domeniche di Gennaio e durante i periodi che vanno dal 1° Aprile al 30 Settembre e dal 15 Novembre al 31 Dicembre.
b) – Nel caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare dovranno garantire l’apertura al pubblico per almeno una giornata secondo le modalità stabilite di volta in volta mediante ordinanza sindacale.
In assenza di ordinanza sindacale almeno un giorno di apertura sarà obbligatorio ma liberamente determinato dall’esercente.

6) – PUBBLICITA’ DEGLI ORARI
Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, rendono noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, ben visibili anche dall’esterno del locale.

7) – SANZIONI
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative e accessorie di cui all’art. 102, della L. R. 28/2005.