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 31-Luglio-09

Regolamento di funzionamento del consiglio comunale.



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA







Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale







CAPO I

COSTITUZIONE, ARTICOLAZIONE E VARIAZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI



ART. 1

ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI



1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.




ART. 2
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NEOELETTO



1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.




ART. 3
ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA



1. Nella prima seduta dopo le elezioni, prima di deliberare su qualunque altro oggetto, il Consiglio adempie agli obblighi di cui al secondo comma dell’art.12 dello Statuto e comunque a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, anche se non riportati nell’avviso di convocazione.

2. Nel caso di rinvio della discussione in ordine alla convalida degli eletti e nelle more della sua conclusione si verificassero situazioni di emergenza, potranno essere adottati provvedimenti urgenti.




ART. 4

VARIAZIONI ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI



1. Le questioni attinenti le variazioni alla composizione del Consiglio dovute a dimissioni, decadenza o a qualsiasi altra causa, sono iscritte prioritariamente all'ordine del giorno della prima seduta successiva al verificarsi dell'evento e comunque entro i termini di legge.

2. Le comunicazioni del Sindaco relative a variazioni dei componenti della Giunta comunale vengono effettuate nella prima seduta consiliare utile.




ART. 5
DECADENZA DEI CONSIGLIERI



1. La qualità di consigliere si perde o è sospesa nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Per quanto disposto dal secondo comma dell’art.17 dello Statuto è assenza giustificata quella comunicata al Sindaco all’inizio della seduta per iscritto, per mezzo di altro consigliere o telefonicamente. I nominativi dei consiglieri che giustificano l’assenza vengono annotati nel verbale.




ART. 6
SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI



1. Quando ricorrono le circostanze di cui all’art. 45 del TUEL 267/2000, i consiglieri subentranti partecipano all’adozione della delibera di surroga che li riguarda.





CAPO II

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 7
SESSIONI CONSILIARI



1. Il Consiglio si riunisce, conformemente all'art.12 dello Statuto, in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza, con le modalità previste dal successivo articolo 14.





ART. 8

PROCEDURA PER LA CONVOCAZIONE RICHIESTA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI



1. Nel caso di richiesta di convocazione da parte di 1/5 dei consiglieri, la domanda va presentata per iscritto e deve indicare l'oggetto o gli oggetti da trattare oltre che contenere la sottoscrizione dei richiedenti.

2. La domanda è sottoposta al Sindaco, il quale fissa la riunione in un termine non superiore a venti giorni dall'acquisizione al protocollo includendo nel relativo ordine del giorno gli argomenti richiesti con priorità sugli eventuali altri.





ART. 9

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DA PARTE DEI SINGOLI CONSIGLIERI O IN NUMERO INFERIORE AD 1/5



1. Uno o più consiglieri, anche in numero inferiore ad 1/5, possono richiedere la convocazione del Consiglio per trattare determinati argomenti.

2. Della richiesta è investito il Sindaco che, valutata l'importanza, l'urgenza e la competenza consiliare degli argomenti proposti, decide in ordine alla convocazione.

3. Qualora la richiesta non sia accolta ovvero la convocazione sia rimessa a data lontana o imprecisata, sarà data motivata risposta scritta ai richiedenti.

4. Quando l'adunanza è convocata per determinazione della Giunta compete a quest'ultima fissare anche il giorno della seduta in conformità del quinto comma dell'articolo 12 dello Statuto.




ART. 10
ORDINE DEL GIORNO



1. L'ordine del giorno del Consiglio è compilato dal Sindaco, sentiti i capigruppo, comprendendovi, quando ricorrono le circostanze, gli argomenti richiesti ai sensi degli articoli 8 e 9, nonché le petizioni formulate in conformità dell'art. 48 dello Statuto.

2. Hanno la precedenza le questioni attinenti la composizione degli organi istituzionali, ai sensi del precedente art. 4.

3. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme indicate al successivo art. 13.

4. Le richieste di petizione oltre alle firme e alle indicazioni richieste dallo Statuto, possono contenere il nominativo di un referente che, se del caso, relazioni al Consiglio comunale, secondo le modalità ed i tempi di cui al successivo art. 26.




ART. 11
LUOGO DELLE RIUNIONI



1. Le riunioni del Consiglio comunale si effettuano, di norma nell'apposita sala del municipio.

2. Ove per particolari motivi, ivi compresa l'esigenza di assicurare maggiore pubblicità alle adunanze del Consiglio, sia necessaria la scelta di differente luogo, il Sindaco designa altra sede divulgandone la conoscenza con appositi avvisi e manifesti al pubblico. I consiglieri possono avanzare al Sindaco proposte in tal senso.




ART. 12
SEDUTE “APERTE”



1. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità locale lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare il Consiglio comunale in seduta “aperta”, nella sua sede abituale o anche nei luoghi differenti previsti dall’art. 11.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni , degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali sedute il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati e dei cittadini ai sensi del secondo comma dell’art.16 dello Statuto.

4. Durante le sedute “aperte” del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del Comune. Comunque eventuali proposte per l’approvazione di mozioni e/o ordini del giorno saranno sottoposte a votazione dei soli consiglieri di questo Comune.





ART. 13

AVVISI DI CONVOCAZIONE



1. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce quale Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti, da consegnare alla residenza del consigliere nei tempi e con le modalità fissate dall'articolo 14 dello Statuto.

2. I consiglieri che risiedono al di fuori del Comune debbono eleggere domicilio presso il capogruppo o persona di fiducia.

3. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale in cui figuri il giorno ed il nominativo del consegnatario e, per le sedute urgenti, l'ora della consegna.

4. Nei casi d'urgenza è fatta salva la facoltà del Consiglio di cui all'ultimo comma dell'art. 24 del presente regolamento.

5. L'avviso degli argomenti aggiunti, di cui al terzo comma del precedente articolo 10, deve essere consegnato osservando le formalità previste per l'avviso principale.

6. Anche la seconda convocazione, che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti, nei modi e nei termini sopra indicati. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti alla prima, salvo il caso di sedute miste allorché vengano aggiunti argomenti non iscritti all’ordine del giorno della seduta deserta. In tal caso, per la trattazione degli argomenti aggiunti, è necessario il quorum strutturale per le sedute di prima convocazione. Nel relativo ordine del giorno gli argomenti di seconda convocazione saranno riportati con precedenza rispetto a quelli aggiunti. Saranno argomenti di seconda convocazione anche quelli rimasti da trattare per essere venuto a mancare il quorum strutturale nel corso della prima seduta.




ART. 14
PUBBLICITA' DELLA CONVOCAZIONE



1. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio deve essere pubblicato all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici nei termini indicati dall’articolo precedente.

2. Nei giorni di seduta deve essere esposta la bandiera del Comune, quella della Repubblica e quella della Unione Europea.




ART. 15
DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI



1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale almeno quarantotto ore prima della seduta, completi dei pareri dattiloscritti e degli eventuali allegati. I documenti possono essere depositati in fotocopia attestata conforme all’originale dai dirigenti o da chi legalmente li sostituisce; a richiesta dei consiglieri gli originali saranno esibiti a vista.

2. I consiglieri hanno diritto di visionare tali atti nonché quelli d’ufficio in essi richiamati o citati durante l’orario d’ufficio.

3. Ogni consigliere può proporre il rinvio di un argomento iscritto all’ordine del giorno quando il deposito non sia avvenuto nel termine di cui al precedente primo comma o quando il fascicolo non sia stato esaurientemente predisposto.




ART. 16
DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI



1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del mandato elettivo.

2. Hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dal Comune o dallo stesso stabilmente detenuti senza limitazione alcuna nell’espletamento del proprio mandato. Hanno diritto di ottenere gratuitamente le copie necessarie.

3. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge e dallo Statuto.





CAPO III

SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE




ART. 17
INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE



1. Salve le eccezioni di legge, il Sindaco assume la presidenza delle adunanze del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza spetta al vicesindaco o all’assessore più anziano di età, se consiglieri.

3. In assenza delle figure di cui al precedente comma il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano di cui all’art. 40 del TUEL 267/2000.




ART. 18
INSEDIAMENTO DEL SEGRETARIO



1. Alle sedute consiliari partecipa il Segretario generale.

2. Il Consiglio, unicamente allo scopo di deliberare su un determinato oggetto, può scegliere, per l'espletamento delle funzioni di segretario, uno dei suoi membri. In tal caso occorre farne menzione nel verbale, senza specificare i motivi.

3. L'esclusione del Segretario generale avviene di diritto quando ricorrono le fattispecie di cui all’art.78 del TUEL 267/2000.

4. Nei casi indicati nei due commi precedenti, il Segretario si allontana dall'aula delle adunanze.




ART. 19
MANCANZA DEL NUMERO LEGALE



1. Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario a fare l'appello nominale dei consiglieri presenti.

2. La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei consiglieri.

3. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

4. Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta - salva breve sospensione non superiore a trenta minuti per il rientro dei consiglieri momentaneamente assenti - è sciolta. Alla ripresa dei lavori l’eventuale intervento di qualche consigliere assente prima della sospensione dei lavori determina la formazione del quorum strutturale.

5. Nei casi di dichiarazione di diserzione di seduta o di venir meno del quorum strutturale, il Presidente può dare corso alla discussione di interrogazioni o di interpellanze, a richiesta di uno dei firmatari. In nessun caso si potrà iniziare o riprendere la trattazione degli argomenti ove nel corso della discussione si costituisse o ricostituisse il numero legale.





ART. 20

NUMERO LEGALE



1. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati oltre al Presidente; alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano sette consiglieri oltre il Presidente.

2. Quando per deliberare la legge richieda particolari "quorum" di presenti o votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

3. Concorrono a formare il numero legale i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto; non si computano, invece, quelli che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle decisioni perché personalmente interessati o per disposizione di legge.

4. Dopo l’appello effettuato all’inizio dell’adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma primo del presente articolo, avverte il Presidente che dispone la sospensione della seduta ai sensi del quarto comma dell’art. 19 del presente regolamento.




ART. 21
DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI



1. Accertata la legalità dell'adunanza, tre scrutatori, scelti fra i consiglieri, vengono designati dal Consiglio su proposta del Presidente, con il compito di assistere quest'ultimo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, ha diritto di essere rappresentata.

3. Gli scrutatori che si allontanano dalla seduta debbono avvertire il Presidente, che provvede alla loro sostituzione.




ART. 22
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE PRECEDENTI



1. Nominati gli scrutatori, il Presidente invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni sui verbali iscritti all’ordine del giorno.

2. Se non vengono mosse osservazioni, il verbale si intende approvato senza votazione; diversamente le correzioni si apportano seduta stante e si sottopongono all'approvazione del Consiglio.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche.

4. Il Consiglio, al fine di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale o può delegarne la lettura e l'approvazione ad una commissione consiliare rappresentativa di tutti i gruppi. In tali casi, però, copia del verbale è depositata presso l'ufficio di segreteria a disposizione dei consiglieri, che potranno fare osservazioni scritte entro le successive quarantotto ore.

5. Nel verbale di seduta sono riportati sinteticamente tutti gli argomenti trattati, i presenti, i voti pro e contro le singole proposte, gli astenuti nonché i punti principali degli interventi.

6. I verbali di seduta sono pubblicati dopo la loro approvazione corredati delle eventuali modifiche e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario presenti alla seduta di approvazione. Non hanno natura provvedimentale e non necessitano di attestazione di esecutività.




ART. 23
ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE



1. Esaurite le formalità preliminari, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno della convocazione.

3. Possono essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno solo se abbiano lo scopo di provocare una manifestazione di sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato, di interesse locale, nazionale od internazionale, che non impegnino il bilancio del Comune. Altrettanto resta stabilito per la celebrazione di eventi o per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo. Le riferite proposte vanno formulate all’inizio della seduta.




ART. 24
ORDINE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI



1. La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione.

2. Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un consigliere, il Consiglio, in qualunque momento, può decidere di invertire l'ordine della trattazione, anticipando o posponendo uno o più argomenti.

3. Nell’eventualità che l'ordine del giorno preveda oggetti da trattare in seduta pubblica ed altri in seduta segreta, quelli in seduta pubblica hanno la precedenza.

4. Quando la maggioranza dei consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più oggetti può essere rinviato ad altra data da precisarsi o ad altra adunanza del Consiglio.




ART. 25
SEDUTE PUBBLICHE E SEDUTE SEGRETE



1. Gli argomenti sono di regola trattati in seduta pubblica, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata o per espressa disposizione di legge, sia altrimenti stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone che implichino apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e demeriti di esse.

3. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente qualità e capacità di persone o quando la maggioranza dei consiglieri lo richieda per motivi di ordine morale o di interesse pubblico, la trattazione proseguirà in seduta segreta.

4. Nel corso delle sedute segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio comunale, il Segretario e, se necessario, i dirigenti ed i funzionari, vincolati al segreto d’ufficio.




ART. 26
RELAZIONE INTRODUTTIVA



1. La discussione, su ciascun argomento, è aperta con una relazione del Sindaco, dell'assessore competente o del relatore designato da una delle commissioni di cui all'art. 51 e seguenti. Se la proposta è avanzata da un consigliere, questi provvede ad illustrarla.

2. Nel caso di petizione la relazione è fatta dal referente, se designato ai sensi dell'art. 10.

3. La relazione può essere omessa o riassunta sommariamente, qualora i termini dell'argomento siano stati trasmessi, per iscritto, ai capigruppo consiliari prima della riunione del Consiglio entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.



ART. 27
ORDINE DEGLI INTERVENTI



1. Dopo la relazione ha inizio la discussione cui sono ammessi i consiglieri nell'ordine delle richieste.

2. Hanno tuttavia la precedenza i consiglieri che:

a) pongano mozioni d'ordine per richiamare la Presidenza all'osservanza delle norme che regolano la discussione e la votazione;

b) pongano questioni pregiudiziali o sospensive, di cui al successivo art. 31 o per fatto personale.




ART. 28
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI



1. Il consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione nel termine di quindici minuti. A nessuno è permesso di interrompere chi parli tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento.

2. A ciascun consigliere è consentito, nella discussione di ogni singolo argomento, di prendere la parola per la replica, una sola volta e per non più di cinque minuti.

3. I cittadini, singoli o associati, possono prendere la parola quando ricorrono le circostanze previste dal secondo comma dell'art.16 dello Statuto; la durata è decisa di volta in volta dalla maggioranza dei consiglieri che ammette l'intervento.




ART. 29
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE



1. Quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.




ART. 30
PROPOSTE DEI CONSIGLIERI



1. Nel corso degli interventi, od anche prima, ciascun consigliere ha diritto di fare proposte per approvare, respingere, rinviare o modificare il provvedimento prospettato dal relatore, ovvero formulare controproposte.

2. Le proposte di cui al comma precedente sono effettuate mediante ordini del giorno, emendamenti, mozioni o schemi di deliberazioni.

3. Le proposte medesime possono essere presentate avanti, durante o immediatamente dopo la discussione, prima del voto.





ART. 31

ORDINE DELLE VOTAZIONI



1. L'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la questione pregiudiziale, cioè la proposta intesa ad escludere la deliberazione sull'argomento in esame;

b) la questione sospensiva, cioè la proposta di rinvio.

2. Su tali questioni si decide a maggioranza.

3. Ove nessuna delle anzidette questioni venga sollevata, si dà corso all’ulteriore iter.





ART. 32
FORME DI VOTAZIONE



1. L'espressione del voto è normalmente palese, fatta per alzata di mano o per alzata e seduta, procedendo alla controprova quando sussistano motivi di incertezza. Si procede alla votazione per appello nominale quando lo richiedano almeno tre consiglieri, per le mozioni di sfiducia e nei casi previsti dalla legge.

2. La votazione a scrutinio segreto si effettua ogni qualvolta la legge espressamente lo richieda e quando si tratti specificatamente di deliberazioni concernenti persone che comportino apprezzamenti discrezionali. Lo scrutinio segreto si attua a mezzo di schede o palline di diverso colore.





ART. 33

CONSIGLIERI E CONFLITTO DI INTERESSI



1. Il Sindaco ed i consiglieri debbono astenersi dal partecipare alla discussione e votazione quando ricorrono le circostanze di cui all’art.78 del TUEL 267/2000.

2. L’astensione comporta altresì l’obbligo dell’allontanamento dall’aula nonché di darne preventiva comunicazione al collegio.

3. Le medesime disposizioni si applicano ai componenti della Giunta per le riunioni della stessa.




ART. 34
DICHIARAZIONI DI VOTO



1. Stabilito l'ordine e la forma di votazione, il Consiglio procede alle operazioni di voto.

2. Prima della votazione, anche se segreta, i consiglieri possono, nel termine massimo di tre minuti, motivare il loro voto.





ART. 35

ESITO DELLE VOTAZIONI



1. Terminata ogni votazione il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne accerta e ne proclama l'esito.

2. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto, ogni proposta comprese quelle previste dal precedente art. 30, nessuna esclusa ed eccettuata, si intende approvata quando abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti.

3. I consiglieri che si astengono dal voto e coloro che non possono votare per disposizioni di legge, non sono computati tra i votanti. Quando alla votazione si procede mediante schede, quelle bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Nel caso di un numero dispari di votanti, la maggioranza assoluta è raggiunta con la metà dei voti più uno.

5. In nessun caso si può procedere a ballottaggio, salvo che la legge non disponga altrimenti.

6. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata né respinta e la votazione può essere ripetuta in altra seduta.

7. Conclusa la votazione, nessun consigliere può intervenire sull'argomento.





ART. 36

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE



1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori. Apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa gli argomenti sui quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il risultato; mantiene l'ordine e regola in genere l’attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto nello Statuto e nel presente regolamento, decide il Presidente, salvo appello al Consiglio in caso di contestazione.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.





ART. 37

DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI



1. Se un consigliere turba l'ordine della seduta il Presidente lo richiama.

2. Nei casi più gravi, infligge una nota di biasimo; tuttavia il consigliere biasimato può appellarsi al Consiglio che decide per alzata di mano.

3. Per nessun motivo il Presidente può espellere i consiglieri dall'aula.

4. Nei casi di insubordinazione e quando l'adunanza non possa più essere dominata, il Presidente può dichiarare sospesa l'adunanza e scioglierla.

5. Sciolta l’adunanza e allontanatosi il Presidente, i consiglieri rimasti in aula non possono proseguire la riunione.




ART. 38

DISCIPLINA DEL PUBBLICO



1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato e non turbando il regolare svolgimento della seduta.

2. Il Presidente richiama chi è causa di disordine e, dopo gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione.

3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente può ordinare che sia sgombrata l'aula.

4. Per la polizia nell'aula il Presidente si avvale del corpo di Polizia Municipale. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa e tolta la seduta.




ART. 39

CONTENUTO DEI VERBALI



1. Delle riunioni consiliari sono redatti processi verbali sotto la responsabilità del Segretario partecipante.

2. I singoli verbali devono riportare il resoconto della riunione, la motivazione, l'indicazione delle proposte, l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, il nominativo dei consiglieri intervenuti nonché gli interventi e le dichiarazioni di voto presentati in forma scritta.

3. Infine deve risultare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata seguita.

4. Sono sottoscritti, come quelli della Giunta comunale, dal Presidente e dal Segretario.




ART. 40
DIRITTO DEI CONSIGLIERI SUL PROCESSO VERBALE



1. Ogni consigliere ha diritto, seduta stante, che nel verbale si dia atto delle precisazioni che egli ritenga opportune.

2. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni.




ART. 41

APPROVAZIONE E RETTIFICA DEI VERBALI



1. Per l’approvazione e la rettificazione dei verbali si applicano le disposizioni del precedente art. 22.





CAPO IV

INIZIATIVA POPOLARE E CONSILIARE





ART. 42

FACOLTA' DI INTERVENTO DEI CONSIGLIERI



1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e istanze di sindacato ispettivo ai sensi dello Statuto, alle quali il Sindaco o gli assessori delegati rispondono entro trenta giorni dall'acquisizione al protocollo.

2. I consiglieri possono presentare anche mozioni e ordini del giorno.





ART. 43

INTERROGAZIONI



1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o ad un assessore, per conoscere se un fatto sia vero o se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati oggetti.

2. L'interrogazione è presentata normalmente per iscritto e deve contenere la indicazione espressa della evasione scritta. In caso contrario essa è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

3. Sulla interrogazione in sede consiliare risponde soltanto l'interrogato e l'interrogante può dichiararsi soddisfatto o meno, senza aver diritto a replica.

4. E' consentita anche la presentazione di interrogazioni orali in sede consiliare, la risposta alle quali può essere differita alla seduta successiva o, in caso di richiesta scritta, entro trenta giorni dalla formulazione.





ART. 44

INTERPELLANZE



1. L'interpellanza consiste in una domanda, rivolta al Sindaco o ad un assessore , per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali una decisione sia stata presa o stia per essere presa e può essere presentata anche da un singolo consigliere.

2. L'interpellanza ha sempre forma scritta e deve essere presentata in tempo utile per l'inserimento nell'ordine del giorno nella prima seduta consiliare successiva, fatta salva la espressa richiesta di risposta scritta la cui evasione deve avvenire entro trenta giorni.

3. L'interpellante ha diritto di illustrare la propria interpellanza ed alla discussione in sede consiliare potrà intervenire solo un consigliere per ogni gruppo.

4. Qualora l'interpellante, udita la risposta, si dichiari insoddisfatto, può produrre una mozione.





ART. 45

MOZIONI



1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione.

2. Più mozioni su argomenti identici o strettamente connessi, sono oggetto di un'unica discussione. Relatore è il primo firmatario della prima mozione pervenuta.

3. Interrogazioni ed interpellanze su argomenti identici o strettamente connessi, sono assorbite dalla discussione sulla mozione.

4. Per la presentazione e discussione della mozione valgono le disposizioni di cui all'articolo precedente. La mozione si concluderà con votazione finale.





ART. 46

ISTANZE DI SINDACATO ISPETTIVO



1. Le istanze vanno sempre presentate per iscritto e la evasione delle stesse avverrà con le modalità di cui al precedente art. 44, entro trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo.





ART. 47

L'ORDINE DEL GIORNO



1. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali , nazionali od internazionali che investano i principi etnici, i diritti civili, il progresso sociale, la sicurezza ed in genere problemi politico-sociali di carattere generale.





CAPO V

GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI PERMANENTI





ART. 48

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI



1. L’organizzazione dei gruppi consiliari avviene, di norma, in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i consiglieri eletti. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco.

2. All'atto della costituzione i singoli gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio capogruppo a cui devono essere comunicate le deliberazioni che la Giunta comunale adotta, ai sensi dell'art.125 del TUEL 267/2000; in mancanza sarà considerato tale il consigliere candidato Sindaco o il consigliere anziano del gruppo per il principio della maggiore rappresentatività.







ART. 49

RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO



1. I capigruppo sono costituti in commissione consiliare permanente oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per compiti alla stessa demandati dal presente regolamento o per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze. La commissione è presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci. I capigruppo possono delegare un consigliere del proprio gruppo. Quando necessario le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un impiegato designato dal Dirigente del settore giuridico-amministrativo.





ART. 50

LOCALI DEI GRUPPI



1. Per l'esplicazione delle loro funzioni consiliari, devono essere messi a disposizione uno o più locali del Comune, a seconda delle possibilità, stabilendo eventualmente anche dei turni per consentire ai singoli gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico.





ART. 51

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI



1. In applicazione dell’art.11 dello Statuto, il numero delle commissioni consiliari permanenti e le materie di rispettiva competenza sono le seguenti:

PRIMA COMMISSIONE = Affari generali, polizia municipale, sburocratizzazione, partecipazione, diritti del cittadino, servizi demografici, pubbliche relazioni;

SECONDA COMMISSIONE = Ragioneria, bilancio, finanze, personale, economato, patrimonio, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale;

TERZA COMMISSIONE = Pubblica istruzione, cultura, beni culturali, sport, giovani, associazionismo, servizi socio-sanitari;

QUARTA COMMISSIONE = Ambiente, urbanistica, programmazione territoriale, lavori pubblici, viabilità, protezione civile, attività produttive.

2. La prima e la terza commissione sono composte da cinque consiglieri mentre la seconda e la quarta da sette consiglieri.

3. Per il principio di proporzionalità, alla maggioranza competono tre rappresentanti nella prima e terza commissione, quattro rappresentanti nella seconda e quarta.

4. E’ ammessa la possibilità per ciascun consigliere di far parte contemporaneamente di più commissioni.

5. I capigruppo, in apposita riunione, concordano le designazioni dei propri consiglieri in ogni commissione , garantendo la massima partecipazione. Della riunione viene redatto verbale da parte di un funzionario del settore giuridico-amministrativo, che ne trasmette copia al Sindaco. Il Consiglio comunale approva con votazione palese la costituzione di ogni commissione, in conformità alle designazioni effettuate.

6. Nel caso di mancato accordo, la nomina spetta al Consiglio comunale. Le elezioni delle commissioni avvengono con votazioni separate ai sensi dell’ottavo comma dell’art.18 dello Statuto e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.





ART. 52

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI



1. Le commissioni hanno funzioni consultive, propositive e di approfondimento.

2. Ciascuna commissione nella prima adunanza nomina il Presidente nel proprio seno.

3. Le commissioni per la loro attività potranno avvalersi di esperti, dipendenti o non del Comune, del Sindaco o degli assessori.

4. Il Dirigente del settore competente per materia incarica un impiegato di redigere i verbali delle riunioni.




ART. 53

COMPITI DELLE COMMISSIONI



1. Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di loro competenza e riferiscono in Consiglio.

2. Per le proposte formulate direttamente dalla Giunta, il Consiglio, a maggioranza, può chiedere che esse siano sottoposte al parere delle commissioni e che la trattazione dell'argomento venga rinviata a seduta successiva.




ART. 54

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI



1. La convocazione delle commissioni consiliari è fatta dal rispettivo presidente. In difetto provvede il Sindaco, su richiesta anche di un solo membro della commissione.

2. Il Sindaco, d'ufficio o su richiesta, può provvedere alla convocazione collegiale di tutte le commissioni consiliari.





ART. 55

VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI



1. Le sedute della commissione non sono valide se non è presente almeno la metà dei suoi componenti.

2. Ogni consigliere può partecipare a sedute di commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, con diritto di parola, senza concorrere a formare il numero necessario per la validità della seduta.





ART. 56

RICHIESTE DI PARERI E INFORMAZIONI



1. Ciascuna commissione può fare richiesta al Sindaco perché sia sentito il parere di altra commissione o perché gli uffici forniscano i documenti o i chiarimenti ritenuti utili per un più approfondito esame del problema.





ART. 57
NOMINA DEI RELATORI



1. La commissione, esaurito l'esame di ciascuna questione, affida al presidente o ad altro componente il compito di riferire in Consiglio.

2. E' facoltà delle minoranze nominare un proprio relatore.





ART. 58

TERMINE PER IL PRONUNCIAMENTO DELLE COMMISSIONI



1. Le commissioni devono riunirsi e pronunciarsi sulle proposte nel termine di quindici giorni, salvo proroga per argomenti particolarmente complessi.





ART. 59

COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI D'INCHIESTA



1. Il Consiglio Comunale può avvalersi, ai sensi dell’art.11 comma 4 dello Statuto, di commissioni temporanee per l'esame di particolari oggetti della vita amministrativa e stabilire di volta in volta il numero dei componenti secondo i criteri stabiliti per le commissioni permanenti formalmente istituite.

2. Sono altresì previste commissioni speciali d'inchiesta costituite in modo paritetico fra i gruppi consiliari, i cui poteri verranno fissati di volta in volta, comunque sempre rigorosamente attinenti alle vicende amministrative oggetto dell'inchiesta, mai sconfinando in fatti personali e/o familiari.




ART. 60
INTERPRETAZIONI DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E STATUTARIE



1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri relative ad interpretazioni di norme statutarie e del presente regolamento sono presentate in forma scritta al Sindaco, il quale le sottopone immediatamente al parere congiunto del Segretario Generale e del Dirigente del Settore Giuridico Amministrativo. Sulle eccezioni medesime decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.





ART. 61

ENTRATA IN VIGORE



1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell’art. 78 dello Statuto.













































































INDICE



CAPO I COSTITUZIONE, ARTICOLAZIONE E VARIAZIONI DEGLI ORGANI COMUNALI



Art. 1 Entrata in carica dei consiglieri

2 Convocazione del consiglio neoeletto

3 Adempimenti della prima seduta

4 Variazioni alla composizione degli organi

5 Decadenza dei consiglieri

6 Surrogazione dei consiglieri



CAPO II: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Art. 7 Sessioni consilari

8 Procedura per la convocazione richiesta da 1/5 dei consiglieri

9 Richiesta di convocazione da parte dei singoli consiglieri o in numero inferiore ad 1/5

10 Ordine del giorno

11 Luogo delle riunioni

12 Sedute “aperte”

13 Avvisi di convocazione

14 Pubblicità della convocazione

15 Deposito e consultazione degli atti

16 Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi



CAPO III SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE



Art. 17 Insediamento del Presidente

18 Insediamento del Segretario

19 Mancanza del numero legale

20 Numero legale

21 Designazione degli scrutatori

22 Approvazione del verbale delle sedute precedenti

23 Argomenti ammessi alla trattazione

24 Ordine della trattazione degli argomenti

25 Sedute pubbliche e sedute segrete

26 Relazione introduttiva

27 Ordine degli interventi

28 Disciplina degli interventi

29 Chiusura della discussione

30 Proposte dei consiglieri

31 Ordine delle votazioni

32 Forme di votazione

33 Consiglieri e conflitto di interessi

34 Dichiarazioni di voto

35 Esito delle votazioni

36 Attribuzioni del presidente

37 Disciplina dei consiglieri

38 Disciplina del pubblico

39 Contenuto dei verbali

40 Diritto dei consiglieri sul processo verbale

41 Approvazione e rettifica dei verbali



CAPO IV INIZIATIVA POPOLARE E CONSILIARE



42 Facoltà di intervento dei consiglieri

43 Interrogazioni

44 Interpellanze

45 Mozioni

46 Istanze di sindacato ispettivo

47 L’ordine del giorno



CAPO V GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI PERMANENTI



Art. 48 Organizzazione dei gruppi consiliari

49 Riunione dei capigruppo

50 Locali dei gruppi

51 Costituzione delle commissioni permanenti

52 Funzionamento delle commissioni

53 Compiti delle commissioni

54 Convocazione delle commissioni

55 Validità delle sedute delle commissioni

56 Richieste di pareri e informazioni

57 Nomina dei relatori

58 Termine per il pronunciamento delle commissioni

59 Commissioni temporanee e speciali d’inchiesta

60 Interpretazione di disposizioni regolamentari e statutarie

61 Entrata in vigore